Una nuova sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n-28779 2011, ha sancito e confermato le responsabilità relative alla figura volta alla prevenzione della sicurezza sul lavoro e del servizio di prevenzione e protezione: RSPP.
L’RSPP è una figura obbligatoria all’interno dell’azienda e fa parte delle così dette “figure speciali” che in azienda si occupano della sicurezza sul lavoro analizzando le problematiche e le criticità dell’attività svolta e, in piena collaborazione con il datore di lavoro, realizza ed attua i piani di sicurezza volti al controllo delle fasi di rischio dell’attività.
. La sentenza della Cassazione ha stabilito a riguardo che il datore di lavoro e l’RSPP, restano pienamente responsabili non solo per gli obblighi di vigilanza e verifica della sicurezza sul lavoro ma hanno obblighi asseribili anche al controllo dell’operato di “altri soggetti incaricati, in parte, di obblighi attinenti alla sicurezza (preposti)”.
Il Datore di lavoro e l’RSPP hanno il dovere di assicurare:
• Accertamento dei presidi antinfortunistici (RSPP)
• Vigilanza sulla sicurezza sul lavoro per tutto il tempo in cui è prestata l’opera (RSPP)
• Obbligo di Istruzione dei lavoratori in relazione ai rischi connessi alle attività lavorative
La Corte conclude affermando che: “la responsabilità del datore di lavoro in ogni caso non esclude la concorrente responsabilità del RSPP” e ha stabilito quindi, nei casi in cui vi sia una mancata segnalazione di pericolo, che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP, ha la responsabilità anche nei casi in cui non essendo datore di lavoro, è senza potere decisionale o di spesa.
Di converso, sia l’RSPP che il datore di lavoro restano gli unici responsabili anche nei casi in cui il Piano operativo di Sicurezza POS sia stato redatto in maniera errata o troppo generica, soprattutto nei casi in cui, il settore in cui è avvenuto l’incidente, non è specificato in maniera esaustiva all’interno del Piano da attuare.


















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