Continuano i numerosi commenti alla sentenza dello scorso venerdì che ha visto alla sbarra i vertici delle Thyssen Kroup di Torino. Dalle riflessioni tecnico giuridiche di un disposto così rilevante emerge chiaramente come gli elementi di novità (che costituiranno senza alcun dubbio precedenti talmente importanti che non potranno non essere applicati a casi similari) siano molteplici e tutti, ugualmente, importanti.
Innanzitutto il rafforzamento della tesi di chi, ha da sempre difeso il complesso delle norme rappresentato dal D.lgs 81/08 e dal D.lgs 106/09 con il conseguente apparato sanzionatorio. Le norme ci sono, vanno bene così come sono e non hanno bisogno di alcuna rivisitazione così come richiesta da alcuni.
Secondo punto; il datore di lavoro che è a conoscenza di quanto necessario per prevenire infortuni sul lavoro e non si attiva non ha scusanti di alcun tipo, genere e/o specie. Le logiche economiche e gestionali devono essere necessariamente accantonate in ordine agli adempimenti di prevenzione e protezione che restano, unitamente all'obbligo retributivo, il primo onere datoriale.
Terzo punto; le sanzioni riguardano tutta la governance aziendale. L'obbligo di fare si estende a tutti coloro hanno il dovere di adempiere.
Il concetto di facere tanto caro al diritto romano è stato applicato nel senso puro del termine.
Quarto punto; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è soggetto attivo anche da punto di vista della attribuzione delle responsabilità civili e penali. Il fatto che all'interno dell'attuale sistema prevenzionale non siano state esplicitamente ricondotte fattispecie penali attribuibili al soggetto in questione non esclude minimamente che lo stesso non sia "portatore sano" di obblighi il cui non rispetto espone a gravi sanzioni di ogni genere.
Quinto punto; è stato applicato con precisione chirurgica il principio del combinato disposto di più norme. La sentenza ha tenuto in riferimento norme di diritto civile, di diritto penale, amministrativo e relativo alla non applicazione del D.lgs 231.
Sesto punto; al danno coseguente ad infortuni mortali può essere giustificata (ed accolta con nella sentenza in oggetto) la richiesta di costituzione di parte civile da parte di terzi (ovvero il riconoscimento di una somma di denaro da parte di un soggetto che si senta danneggiato da reato).
Settimo ed ultimo punto; è l'auspicio che tutti i datori di lavoro riflettano sulle conseguenze nefaste alle quali possono incorrere a fronte dell'omissione di quanto normativamente obbligatorio e, soprattutto, che la centralità e l'importanza di figure come quelle del R.S.P.P. (giustamente condannato come nella sentenza Thyssen) ricevano quella giusta attribuzione e riconoscimento contralluale che riconosca, come in gran parte dei paesi UE, una migliore individuazione all'interno della contrattazione colletiva di ogni specie in quanto vero e proprio garante del rispetto dell'interesse collettivo alla sicurezza sul lavoro.
Fabrizio Bottini Direttore Ufficio Giuridico FIRAS - SPP

















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