E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione (sezione penale) n.32357 depositata il 26 agosto u.s. Secondo la Suprema Corte il R.S.P.P. è soggetto non titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica che opera piuttosto come "consulente" in ambito prevenzionale. E' il datore di lavoro, hanno aggiunto i giudici dell'ermellino, ad essere direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. Gli R.S.P.P. sono soltanto dei consulenti ed i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal vertice aziendale che li ha scelti sulla base di un rapporto libramente instaurato.
Fabrizio Bottini
Direttore Ufficio Giuridico FIRAS - SPP

















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