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Ufficio Stampa

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venerdì 4 giugno 2010

Telelavoro e norme prevenzionali

Egregio Direttore, vorrei avere un suo parere circa l'applicabilità delle disposizioni concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro per il telelavoro. Specificatamente per il principio della inviolabilità del domicilio.


l’attuale sistema prevenzionale prevede l’applicabilità delle norme di tutela della salute e sicurezza a tutti i settori lavorativi, tutti i rischi e tutti i lavoratori.
Per quanto concerne la fattispecie proposta la questione è duplice:
in prima istanza non v’è dubbio che il lavoratore adibito a telelavoro sia un “comune” addetto al videoterminale (fatte salve le delimitazioni di orario che contraddistinguono la categoria) e quindi conseguentemente spettano tutte le tutele in tema di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria ivi compresa la fornitura, da parte del datore di lavoro, di tutti gli strumenti utili allo svolgimento della attività lavorativa similmente a quanto avrebbe avuto a disposizione se la sua attività si fosse svolta nei consueti locali di lavoro.
Detto ciò lo stesso D.d.L. deve predisporre una analisi di tipo ambientale finalizzata a verificare la presenza di requisiti minimi nell’ambiente ove si svolgerà la prestazione, ed una analisi tendente alla riduzione dei rischi. Ove ciò non fosse possibile la prestazione a telelavoro non potrebbe essere realizzata.
In seconda istanza per i telelavoratori, si pone il problema della "inviolabilità del domicilio" per l'effettuazione di visite da parte dei soggetti aziendali su cui incombe la tutela della sicurezza, superabile tramite un accordo tra il sindacato, l'azienda e il lavoratore interessato che ha tutto l’interesse affinché detta organizzazione lavorativa possa essere realizzata soprattutto in termini economici e di stress. Se il sindacato non è presente è sufficiente ricorrere al R.L.S.
Come più volte sottolineato anche da istituti previdenziali come l’INPS è opportuno che il lavoratore sottoscriva, pur nell’ampia autonomia di distribuzione dell’orario di lavoro, l’impegno formale al rispetto delle ore di lavoro soprattutto per quanto concerne il divieto al lavoro notturno che, altrimenti, aprirebbe le porte a questioni molto più dettagliata in termini di valutazione dei rischi con esplicito riferimento alla sorveglianza sanitaria.
In ultimo mi permetto di sottolineare uno degli aspetti più disattesi delle novelle disposizioni. L’allegato XXXIV comma f) ex D.lgs 81/08 e s.m.i. prevede espressamente che…L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo… Quindi le norme di cui sopra non possono essere eluse con l’utilizzo del laptop.

Fabrizio Bottini
Direttore Ufficio Giuridico FIRAS-SPP


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