A Pag. 33 della Gazzetta Ufficiale di ieri 31/05/2010 è pubblicato l'art. 8, comma 12, che ha subito drastiche modifiche rispetto alle "bozze" circolate in questi giorni.
In particolare, il nuovo testo recita: "Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'at. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischio stress lavoro- correlato, è differito al 31 dicembre 2010".
La nuova stesura modifica la precedente versione circolata (v. Sole-24 e molteplici siti), che prevedeva la "NON applicazione" dei rischi stress lavoro-correlati nelle P.A.
Il rinvio al 31/12/2010, ovviamente non è condivisibile ma certamente è tutt'altra disposizione rispetto alla "NON applicazione per la P.A"., che sarebbe stata incostituzionale e che avrebbe comportato probabilmente la condanna dell'Italia in sede UE.

















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