E' lecito che l'RSPP dipendente del Committente (in regime di Art. 26) venga incaricato da quest'ultimo di erogare la formazione ai lavoratori dell'Impresa Appaltatrice, su richiesta del soggetto terzo, secondo gli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ??!!
I costi per la sicurezza, come si computano ?!
Se è vero che la formazione deve essere erogata dal proprio Datore di Lavoro, secondo programmi di formazione stabiliti in funzione della valutazione dei rischi, lo scenario sopra descritto non potrebbe configurarsi come una "ingerenza" del Committente nelle attività dell'Appaltatore ?!
E ancora; anche quando non si tratti di ingerenza, quali responsabilità avrebbe questo RSPP/Formatore in caso di incidente occorso a quel lavoratore della stessa Impresa Appaltatrice ?!
E quali responsabilità avrebbe il Committente ?!
Apriamo un dibattito !!!!
Marco MAZZUCCHI
marco.mazzucchi@firas-spp.it
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La Behavi...
3 giorni fa

















1 commenti:
vedamo di capire se ho capito:
l'art. 26 riguarda il DUVRI ovvero il documento nascente solo quando in caso di appalto a terzi vengano ravvisati rischi interferenziali, se ciò è vero ritengo assolutamente possibile che l'RSPP dell'azienda committente (dipendente) eroghi formazione, assunto che lo stesso sia in regola con la propria formazione (D.lgs 195/06).
I costi direi di verificare il costo orario del RSPP e moltiplicarlo per le ore di formazione che verranno erogate, a ciò bisogna aggiungere tutti gli altri costi da sostenere per la sicurezza, con particolare riferimento ai DPI, segnaletica ecc.ecc..
Il terzo capoverso non lo comprendo non stavamo parlando di DUVRI ovvero lo scambio delle informazioni tra le parti?il decreto parla di collaborazione tra appalatatore e committente, dal mio modesto punto di vista nessuna ingerenza.
Nessuna responsabilità se la qualità della formazione è oggettivabile, l'infortunio del resto è sempre possibile semmai bisogna valutare al meglio tutte le condizioni necessarie per ridurre al massimo il rischio
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