Domanda:
spettabile Ufficio. In virtù della scadenza fissata per il prossimo 31 marzo della comunicazione del nominativo del R.L.S. all'INAIl ho invitato i lavoratori della mia azienda a comunicarmi il nominativo del soggetto che vorrà ricoprire il ruolo di cui sopra. Gli stessi si sono rifiutati e non hanno intenzione di procedere perchè non ho alcuna intenzione di remunerare il ruolo come da loro preteso. Non è la prima volta che subisco un rifiuto in merito al rispetto degli adempimenti di sicurezza. In qualità di datore di lavoro posso obbligare i miei lavoratori? Se si quali sono i mezzi dei quali posso usufruire?
Risposta:
La questione deve necessariamente essere affrontata da diversi punti di vista (normativi): innanzitutto, come sottolineato anche dall'INAIL nella circolare del 25 agosto 2009 l'elezione e/o la designazione del R.L.S. non è obbligo datoriale ma esclusiva facoltà dei lavoratori. E' bene rimarcare come lo stesso Datore di lavoro non abbia alcun titolo decisionale in merito, pena la violazione della libertà delle organizzazioni sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori.
Trall'altro la circolare ha novellato la lettera aa) dell'art. 18 D.lgs 81/08 specificando che la comunicazione non dovrà essere più annuale ma solo in caso di nuova nomina e/o designazione.
Sicuramente non appare riscontrabile in nessuna disposizione normativa nè tantomeno alcuna previsione contrattuale, anche collettiva lo ha previsto, che il R.L.S. debba ricevere emolumenti supplementari per lo svolgimento del ruolo in oggetto. Monetizzare un ruolo di rappresentanza appare in netto contrasto con le logiche partecipative insite nel disposto prevenzionale.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito è bene ricordare che nel novero dei diritti e doveri richiamati anche dalle norme di sicurezza sul lavoro (cfr. art. 20 ex D.lgs 81/08 e s.m.i. ) i lavoratori non sono solo considerati meri destinatari di tutele ma, divengono, soggetti attivi e portatori di responsabilità punite anche penalmente.
Più generalmente parlando, ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del c.c. il lavoratore è obbligato non soltanto alla esecuzione delle mansioni affidategli, ma anche all'osservanza delle direttive di natura disciplinare ed organizzativa impartite dal datore di lavoro (c.d. obbligo di obbendienza e diligenza).
Più materialmente parlando l'art. 7 della legge 300/1970 prevede diversi step a difesa di detto precetto, fino alla sospensione della attività lavorativa, nei confronti di chi si ostini a porre in essere comportamenti divergenti rispetto alle disposizioni datoriali.
Fabrizio Bottini


















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