Nelle gare di appalto è legittima la richiesta, alle imprese candidate, di presentare requisiti legati alla applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro, più rigorosi rispetto a quelli normativamente previsti.
Il T.A.R. della Lombardia con una decisione di ieri ha confermato quanto riportato,
sulla scorta di un ricorso proposto da una azienda, esclusa da una gara perchè non aveva fornito il nominativo del R.L.S.
sulla scorta di un ricorso proposto da una azienda, esclusa da una gara perchè non aveva fornito il nominativo del R.L.S.
Con orgoglio, concedetecelo, riportiamo questa significativa pronuncia che va a sottolineare una teoria che da sempre abbiamo difeso e da sempre è stata avanzata in sede convegnistica, anche a fronte di aspre cotestazioni.
La ratio delle disposizioni prevenzionali generalmente intese, è da sempre quella di concepire i requisiti elencati nelle norme in oggetto come minimi. Ovvero, qualsiasi indicazione tendente ad aumentare la rigorosità normativa, purchè non abnorme, equivale ad aumentare la salvaguardia degli operatori esposti e, quindi, equivae a norma di miglior favore.
Trattandosi, nel caso preso in esame dal T.A.R. di una gara di appalto, la non rigidità nell'andare ad applicare, fermamente, le disposizioni legislativamente imposte, avrebbe comportato, trall'altro potenzialmente contestazioni anche in merito alla stessa stazione appaltante.
Fabrizio Bottini
Direttore Ufficio Giiuridico FIRAS - SPP

















1 commenti:
Ci mancherebbe che la stazione appaltante per ottemperare l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professioanle dell'appaltatore, non potesse chiedere ed esigere ulteriori elementi di prova.
;-)
Saluti a tutti
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