Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera n. 25/I/0017062 del 10 novembre 2009, ha fornito importanti chiarimenti circa il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in cui un’azienda, anche del Terzo settore, rischia di incorrere.
Tale rischio si concretizza in due casi: avere lavoratori ‘in nero’ e violare ripetutamente le norme sulla sicurezza sul posto di lavoro.
Per lavoratori ‘in nero’, si intende un numero di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori che sono presenti sul luogo di lavoro.
Per esempio, qualora durante una visita ispettiva dovessero essere trovati 10 lavoratori, di cui 3 in nero, la percentuale del 20% utile per procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale dovrà essere calcolata sui 10 lavoratori e non solo sui 7 regolari.
Altro motivo per cui è possibile procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale è la constatazione di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
È importante chiarire cosa si intende per ‘reiterate violazioni’. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 106/2009 “si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”.
Questo significa che quando vengono accertate almeno due violazioni nei cinque anni successivi alla prima accertata con sentenza definitiva o con prescrizione obbligatoria, si potrà procedere all’adozione della sospensione.
Il provvedimento di sospensione può essere e revocato dall’organo di vigilanza del Ministero del lavoro delle politiche sociali in uno dei seguenti casi: la regolarizzazione dei lavoratori; l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il pagamento della somma aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 6 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 106/2009, pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione a seguito di lavoro irregolare ed a 2.500 euro quando la sospensione si verifica per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Se il datore di lavoro non dovesse rispettare i provvedimenti di sospensione, incorrerà nell’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o nell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro, nei casi di sospensione per lavoro irregolare.
La durata di sospensione dell’attività imprenditoriale è pari a due anni ogni volta che non sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla sua emissione.
Fonte: terzosettore.lavoro.gov

















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