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Ufficio Stampa

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martedì 18 agosto 2009

Dall'esame del Correttivo al D.Lgs.81/08. si evidenzia l'importanza che assumerà EBSiL per i RSPP , gli ASPP e i Formatori per la Sicurezza Italiani


Riportiamo alcune delle modifiche introdotte dal Correttivo al testo unico che sicuramente sono di forte interesse per i RSPP e ASPP per il corretto svolgimento della loro funzione.
In particolare ci siamo soffermati sulle modifiche apportate all’Art.37- Formazione e Art. 51 –Organismi Paritetici, del D.Lgs.81/08.
Crediamo che il ruolo degli Organismi Paritetici esca fortemente rafforzato dalle modifiche , cosa che conferma la giustezza della politica di FIRAS-SPP volta alla costituzione di un Ente Bilaterale Paritetico nella Piccola Media Impresa che rappresenta il 90% del Sistema Produttivo Italiano e quello maggiormente esposto alle problematiche di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nascita dell’Ente Bilaterale per la Sicurezza sul Lavoro , l'unico Organismo Paritetico Nazionale dove la Community dei RSPP e ASPP è PARTE COSTITUENTE , derivante dall’Accordo FIRAS-SPP con PMI Italia International , va in questa direzione e rappresenterà per il futuro uno strumento fondamentale al servizio dei RSPP , gli ASPP e dei Formatori per la Sicurezza Italiani.

Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Modifica comma 7
Si introduce un esplicito e specifico obbligo formativo anche nei confronti dei dirigenti, i contenuti di tale obbligo formativo (che prevede anche l’aggiornamento) sono gli stessi che il comma 7 ha già individuato per i preposti.
Mentre viene eliminato il vincolo di svolgere tale formazione esclusivamente in azienda come prevedeva lo stesso comma.



Introduzione comma 7 bis

La formazione dei dirigenti e dei proposti, sulla base dell’Avviso Comune, può essere effettuata anche presso:
 gli organismi paritetici,
 le scuole edili,
 le associazioni datoriali
 le organizzazioni sindacali

Modifica comma 12
E’ stato abolito il “possono” previsto dalla prima bozza di Correttivo
Si specifica che la collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresenntanti deve essere attuata se tali organismi sono presenti nel settore e territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.

Art. 51.
Organismi paritetici


3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Introduzione Comma 3 bis)
Ampliate le competenze degli organismi paritetici, si prevede che: gli Organismi Paritetici
 svolgano direttamente o promuovano attività di formazione, anche con i Fondi dello 0,30 e con quello del 4% per la somministrazione
 possano rilasciare attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese
 l’attestazione può riguardare anche l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del decreto.
La “asseverazione” è formula per evidenziare come si tratti di fattispecie ben diversa dalla “certificazione”, come proposto ex art. 2-bis del Correttivo di marzo, che non piaceva a nessuno. Occorre verificare con esattezza i contorni giuridici di tale istituto ma in ogni caso emerge che non vi è alcun vincolo (casomai un indirizzo) per la programmazione della attività di vigilanza sul territorio.
Gli organi di vigilanza, infatti, “possono tenerne conto” ai fini della programmazione delle proprie attività. Non c’è quindi una attività esimente dalla vigilanza


Introduzione Comma 3 ter)
Le competenze sopra indicate sono attribuite agli organismi paritetici di cui all’art.51 del decreto qualora si dotino di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
Abbiamo sostenuto infatti che le nuove funzioni debbano essere sostenute strutturalmente e professionalmente


Introduzione Comma 8 bis)
Gli organismi paritetici, in collegamento con quanto previsto all’art. 48, svolgono inoltre un ruolo importante di monitoraggio sulla presenza degli Rlst e di messa in relazione tra questi, il sistema delle imprese, le istituzioni territoriali e l’Inail quale soggetto che ha competenze per la verifica della presenza dei Rls /Rlst e nella gestione del Fondo di cui all’art.52.

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