Cassazione penale, sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39606, Pres. Coco, Rel. Blaiotta
Sicurezza sul lavoro - Infortunio Partecipazione di più imprese - Responsabilità penale per colpa in mancanza di deleghe - Datore di lavoro - Direttore tecnico di cantiere e - Capo cantiere
Il capo cantiere è figura che può essere inquadrata nel modello legale del preposto ed è titolare di un proprio ruolo senza che ciò implichi l’acquisizione di funzioni distinte, proprie del dirigente, che sono autonome ad un distinto, superiore livello di responsabilità.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dalla difesa del’imputato condannato, in primo e in secondo grado, per il reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore perito in un cantiere a causa di un incidente sul lavoro.
Occorre considerare che l’imputato aveva la qualifica di direttore tecnico di cantiere e che,come si legge dal capo di imputazione, lo stesso era stato addebitato di avere omesso di cooperare con le altre ditte, alle quali erano stati appaltati altri settori delle lavorazioni al fine di porre in essere misure di prevenzione appropriate, e di avere, in particolare, omesso di disporre che le forometrie (aperture del solaio da adibire successivamente a luci o a canalizzazioni) fossero protette per di evitare il rischio di caduta.
Sia il Tribunale di Modena sia la Corte d’appello, sulla questione, sollevata dalla difesa, dell’eventuale delega della posizione di garanzia gravante sul’imputato, avevano osservato che essa non era stata né poteva ritenersi attribuita ad altri. L’imputato ha osservato la Suprema Corte rivestiva la qualifica di direttore tecnico del cantiere ed era, dunque, titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4. Questa veste si è accertato nei giudizi di meritonon solo era stata oggetto di investitura formale ma, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, era stata in concreto esercitata, sia pure malamente, come emerso dal fatto che, nell’esercizio dell’indicata funzione, vi era stata una deprecata contrapposizione con altri soggetti coinvolti nel’organizzazione dei lavori e della loro sicurezza.
Il fatto che l’azienda, per la quale prestava lavoro l’imputato, avesse nominato anche un capo cantiere non implicava che questi avesse ricevuto la delega di funzioni afferenti ala sfera di responsabilità del direttore tecnico.
La Cassazione, inoltre, a chiarimento di quanto enunciato, ha evidenziato che la disciplina della sicurezza del lavoro ha delineato tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4, il datore di lavoro è colui che esercita l’attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e i pieni poteri decisionali e di spesa.
In connessione con questo ruolo di vertice, l’ordinamento ha previsto numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati.
L’art. 4 ha individuato anche un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige, appunto, l’attività produttiva (a un qualche livello), un suo settore o una sua articolazione.
Questo soggetto non porta le responsabilità inerenti ale scelte gestionali generali; ma ha poteri posti a un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa.
Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che sovrintende alle attività (per ripetere il lessico del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4) e che, quindi, svolge funzioni di supervisione e di controlo sulle attività lavorative concretamente svolte.
Il direttore tecnico di cantiere,figura dirigenziale,è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e di responsabilità che, per quel che interessa, riguarda anche l’organizzazione generale della sicurezza del cantiere.
Questo livello di responsabilità è stato in concreto, seppur malamente, gestito dall’imputato.
Fonte Ambiente e Sicurezza
Del Sorbo Stefano
Sicurezza sul lavoro - Infortunio Partecipazione di più imprese - Responsabilità penale per colpa in mancanza di deleghe - Datore di lavoro - Direttore tecnico di cantiere e - Capo cantiere
Il capo cantiere è figura che può essere inquadrata nel modello legale del preposto ed è titolare di un proprio ruolo senza che ciò implichi l’acquisizione di funzioni distinte, proprie del dirigente, che sono autonome ad un distinto, superiore livello di responsabilità.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dalla difesa del’imputato condannato, in primo e in secondo grado, per il reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore perito in un cantiere a causa di un incidente sul lavoro.
Occorre considerare che l’imputato aveva la qualifica di direttore tecnico di cantiere e che,come si legge dal capo di imputazione, lo stesso era stato addebitato di avere omesso di cooperare con le altre ditte, alle quali erano stati appaltati altri settori delle lavorazioni al fine di porre in essere misure di prevenzione appropriate, e di avere, in particolare, omesso di disporre che le forometrie (aperture del solaio da adibire successivamente a luci o a canalizzazioni) fossero protette per di evitare il rischio di caduta.
Sia il Tribunale di Modena sia la Corte d’appello, sulla questione, sollevata dalla difesa, dell’eventuale delega della posizione di garanzia gravante sul’imputato, avevano osservato che essa non era stata né poteva ritenersi attribuita ad altri. L’imputato ha osservato la Suprema Corte rivestiva la qualifica di direttore tecnico del cantiere ed era, dunque, titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4. Questa veste si è accertato nei giudizi di meritonon solo era stata oggetto di investitura formale ma, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, era stata in concreto esercitata, sia pure malamente, come emerso dal fatto che, nell’esercizio dell’indicata funzione, vi era stata una deprecata contrapposizione con altri soggetti coinvolti nel’organizzazione dei lavori e della loro sicurezza.
Il fatto che l’azienda, per la quale prestava lavoro l’imputato, avesse nominato anche un capo cantiere non implicava che questi avesse ricevuto la delega di funzioni afferenti ala sfera di responsabilità del direttore tecnico.
La Cassazione, inoltre, a chiarimento di quanto enunciato, ha evidenziato che la disciplina della sicurezza del lavoro ha delineato tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4, il datore di lavoro è colui che esercita l’attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e i pieni poteri decisionali e di spesa.
In connessione con questo ruolo di vertice, l’ordinamento ha previsto numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati.
L’art. 4 ha individuato anche un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige, appunto, l’attività produttiva (a un qualche livello), un suo settore o una sua articolazione.
Questo soggetto non porta le responsabilità inerenti ale scelte gestionali generali; ma ha poteri posti a un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa.
Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che sovrintende alle attività (per ripetere il lessico del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4) e che, quindi, svolge funzioni di supervisione e di controlo sulle attività lavorative concretamente svolte.
Il direttore tecnico di cantiere,figura dirigenziale,è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e di responsabilità che, per quel che interessa, riguarda anche l’organizzazione generale della sicurezza del cantiere.
Questo livello di responsabilità è stato in concreto, seppur malamente, gestito dall’imputato.
Fonte Ambiente e Sicurezza
Del Sorbo Stefano

















1 commenti:
ma quindi si presuppone che il direttore tecnico abbia potere di gestione "solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa", il che non e' sempre cosi'. Anzi.. soprattutto se il diretore tecnico e' dipendente della ditta.
Mi chiedo come si potrebbe dimostrare l'effettivo "non potere di spesa" o, meglio ancora, quali accorgimenti sarebbero consigliati da tenere per sottrarsi dalla scomoda posizione di stare tra l'incudine ed il martello..senza che cio' venga vista come un modo di aggirare le proprie responsabilita' e scaricarsi colpe nel caso si lavori male?
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