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Ufficio Stampa

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mercoledì 1 ottobre 2008

Direttore tecnico di cantiere: responsabilità

Cassazione penale, sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39606, Pres. Coco, Rel. Blaiotta


Sicurezza sul lavoro - Infortunio Partecipa­zione di più imprese - Responsabilità penale per colpa in mancanza di deleghe - Datore di lavoro - Direttore tecnico di cantiere e - Capo cantiere

Il capo cantiere è figura che può essere inqua­drata nel modello legale del preposto ed è tito­lare di un proprio ruolo senza che ciò implichi l’acquisizione di funzioni distinte, proprie del dirigente, che sono autonome ad un distinto, superiore livello di responsabilità.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dalla difesa del’imputato condannato, in primo e in secondo grado, per il reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore perito in un can­tiere a causa di un incidente sul lavoro.
Occorre considerare che l’imputato aveva la qua­lifica di direttore tecnico di cantiere e che,come si legge dal capo di imputazione, lo stesso era stato addebitato di avere omesso di cooperare con le altre ditte, alle quali erano stati appaltati altri settori delle lavorazioni al fine di porre in essere misure di prevenzione appropriate, e di avere, in particolare, omesso di disporre che le forometrie (aperture del solaio da adibire suc­cessivamente a luci o a canalizzazioni) fossero protette per di evitare il rischio di caduta.
Sia il Tribunale di Modena sia la Corte d’appel­lo, sulla questione, sollevata dalla difesa, del­l’eventuale delega della posizione di garanzia gra­vante sul’imputato, avevano osservato che essa non era stata né poteva ritenersi attribuita ad altri. L’imputato ha osservato la Suprema Corte rivestiva la qualifica di direttore tecnico del can­tiere ed era, dunque, titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4. Questa veste­ si è accertato nei giudizi di merito­non solo era stata oggetto di investitura formale ma, contrariamente a quanto assunto dal ricor­rente, era stata in concreto esercitata, sia pure malamente, come emerso dal fatto che, nel­l’esercizio dell’indicata funzione, vi era stata una deprecata contrapposizione con altri soggetti coinvolti nel’organizzazione dei lavori e della lo­ro sicurezza.
Il fatto che l’azienda, per la quale prestava lavoro l’imputato, avesse nominato anche un capo cantiere non implicava che questi avesse ricevu­to la delega di funzioni afferenti ala sfera di responsabilità del direttore tecnico.
La Cassazione, inoltre, a chiarimento di quanto enunciato, ha evidenziato che la disciplina della sicurezza del lavoro ha delineato tre distinte figu­re, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repub­blica n. 547/1955, art. 4, il datore di lavoro è colui che esercita l’attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e i pieni poteri decisio­nali e di spesa.
In connessione con questo ruolo di vertice, l’or­dinamento ha previsto numerosi obblighi speci­fici penalmente sanzionati.
L’art. 4 ha individuato anche un livello di respon­sabilità intermedio, incarnato dalla figura del di­rigente, che dirige, appunto, l’attività produttiva (a un qualche livello), un suo settore o una sua articolazione.
Questo soggetto non porta le responsabilità ine­renti ale scelte gestionali generali; ma ha poteri posti a un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa.
Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che sovrintende alle attività (per ripetere il lessico del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, art. 4) e che, quindi, svolge funzioni di supervisione e di controlo sulle attività lavorative concretamente svolte.
Il direttore tecnico di cantiere,figura dirigenziale,è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e di responsabilità che, per quel che interessa, riguarda anche l’organizzazione ge­nerale della sicurezza del cantiere.
Questo livello di responsabilità è stato in concre­to, seppur malamente, gestito dall’imputato.

Fonte Ambiente e Sicurezza

Del Sorbo Stefano

1 commenti:

Andrea ha detto...

ma quindi si presuppone che il direttore tecnico abbia potere di gestione "solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa", il che non e' sempre cosi'. Anzi.. soprattutto se il diretore tecnico e' dipendente della ditta.
Mi chiedo come si potrebbe dimostrare l'effettivo "non potere di spesa" o, meglio ancora, quali accorgimenti sarebbero consigliati da tenere per sottrarsi dalla scomoda posizione di stare tra l'incudine ed il martello..senza che cio' venga vista come un modo di aggirare le proprie responsabilita' e scaricarsi colpe nel caso si lavori male?