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FIRAS-SPP aderisce alla campagna di raccolta firme promossa da Federcoordinatori per la cancellazione delle sanzioni penali per i Coordinatori della Sicurezza

domenica 19 luglio 2009

RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA

La Cassazione ha confermato la responsabilità di un consulente aziendale incaricato dell’analisi preliminare sullo stato dei macchinari, benché la valutazione dei rischi fosse effettuata dalla azienda committente.
A cura di A. Guardavilla Fonte Punto Sicuro

La Campagna della Regione Toscana "Sicuro non cado":Lavorare in sicurezza si può. E si deve.




Il lavoro in quota é la prima causa di infortunio nel settore delle costruzioni, pari a quasi il 60% di tutti gli infortuni mortali.

Per contrastare questo fenomeno è necessario informare sui rischi e diffondere maggiormente e a tutti i livelli la cultura della sicurezza.

La campagna di comunicazione Sicuro non cado ha questo obiettivo principale e per questo si rivolge a lavoratori e datori di lavoro.

Leggi la guida per datori di lavoro e lavoratori, disponibile nel menù di navigazione in lingua italiana, albanese, rumeno, francese (wolof) e arabo.

Importante articolo di Rolando Dubini : Il profilo di responsabilita’ del lavoratore

Sicurezza sul lavoro e dei lavoratori: l’obbligo di correttezza e di buona fede contrattuale del lavoratore e gli aspetti penali conseguenti alla sua condotta. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
1. L’obbligo di correttezza e di buona fede contrattuale del lavoratore
Il principio della correttezza e della buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ., esige che, quando per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore è necessario anche un suo comportamento, questi, dando la propria collaborazione diretta alla propria stessa tutela, effettui tale comportamento.
L’omissione della dovuta collaborazione da parte del prestatore costituisce pertanto violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Poiché la collaborazione del lavoratore è diretta ad evitare l’evento, la violazione del predetto obbligo costituisce comportamento colpevole che concorre (potenzialmente) alla determinazione dell’evento stesso. L’obbligo del dipendente a tale comportamento presuppone l’adempimento dell’obbligo datorile. L’indicata violazione da parte del dipendente esclude la responsabilità del datore solo ove sia stata (ex art. 41 cod. pen.) causa di per sé sola sufficiente a determinare l’evento. Ed è onere del datore dare di ciò la prova [Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 03.07.2008 n. 18376].
2. Aspetti penali
La condotta del lavoratore realizzata in violazione delle disposizioni prevenzionistiche che lo riguardano ha particolare rilievo pertanto sotto un duplice profilo:
1) fonte possibile di responsabilità penale per l’infortunio occorso ad un altro lavoratore;
2) esonero della responsabilità del datore di lavoro nel caso che sia egli stesso l’infortunato.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “… in tema di evento colposo per infortunio sul lavoro, il giudice penale è tenuto a valutare sia la condotta del datore di lavoro, il quale deve attuare in modo efficiente tutte le misure stabilite dalle apposite norme, sia quella del lavoratore, che deve collaborare alla tutela della propria incolumità, evitando di esporsi senza necessità a situazioni di evidente pericolo, e mantenendo un atteggiamento prudente di fronte a impreviste evenienze …”(Cass. Sez. IV, ud. 30.1.1979 in causa Rettondini).
La giurisprudenza della Cassazione ritiene da tempo che “l’imprudenza del lavoratore, di per se, non determina l’esclusione della responsabilità dell’imprenditore, a meno che non possa considerarsi una causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l’evento” (vedi Cass., Sez. IV, 7.11.1977 in causa Legnazzi); e ciò in considerazione del fatto che: “…le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro mirano ad eliminare i rischi…. compresi quelli conseguenti ad una eventuale imprudenza, disattenzione o imperizia dei lavoratori, la cui incolumità è da tutelarsi sempre e in ogni caso..” (Cass. Sez. III, 21.6.1983, in causa Cordioli).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, vige la regola secondo cui “In materia di normativa antinfortunistica e, in particolare, ai fini della responsabilità del datore di lavoro, deve ritenersi che la condotta del lavoratore volontariamente violatrice delle disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della sicurezza, eziologicamente collegata all’evento, elide il collegamento causale tra l’eventuale inosservanza di disposizioni da parte del datore di lavoro e l’evento stesso, proprio perchè questo è da riferirsi alla prima e immediata condotta” (Cass. pen. Sez. IV, 25 settembre-10 dicembre 2001, n. 44206, Pres. Lisciotto, PG conforme, Intrevado ed altri).
Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro “perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, pertanto, una condotta dell’infortunato così caratterizzata non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento quando è comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo è però esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, e alle direttive organizzative ricevute” (Trib. Varese, comp. Monocr. - sent. 6 marzo 2001 dr. Capozzi). La responsabilità dei superiori del lavoratore viene meno quando siano allo stesso forniti strumenti idonei ed adeguati: “non può ravvisarsi una colpa specifica a carico del legale rappresentante e del capo reparto della ditta, nel caso in cui siano messi a disposizione dell’operaio gli strumenti idonei ed adeguati per eseguire correttamente l’operazione, quando la stessa venga eseguita in modo improprio da quest’ultimo” (Corte App. Milano – sez. II – 05.06.97 n. 2422 – Pres. Chiarolla – Est. Nunziata).
La professionalità del lavoratore e la chiara segnalazione del rischio possono scriminare la responsabilità dei superiori gerarchici: “un operaio, in presenza di cartelli che indicavano le modalità per l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, aveva subito lo schiacciamento del piede per la caduta di una pompa dallo stesso non correttamente imbracata (…). Il lavoratore “sapeva (o era tenuto a sapere in ragione della sua professione) che per evitare sinistri l’area entro la quale la macchina operava doveva essere delimitata e che nell’impossibilità di segnalare la mancanza di tale delimitazione al datore di lavoro o al suo preposto doveva astenersi dal lavoro per prevenire infortuni.” (Cass. pen. Sez. III n. 5893 13.2.2001).
Rolando Dubini, avvocato in Milano.
Fonte Punto Sicuro

domenica 12 luglio 2009

CONFERENZA FIABA ONLUS

Anche la Firas-Spp e la Onlus Scuramente Insieme tra gli ospiti partecipi alla conferenza di presentazione tenutasi a Roma presso la camera dei Deputati a Palazzo Marini organizzato da FIABA ed ANTHAI Onlus (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) sul tema “Turismo per Tutti e mobilità garantita gratuitamente”.

Alla presenza delle istituzioni sono stati affrontati temi attinenti la reale fruibilità e accessibilità delle strutture turistiche e pubbliche in Italia con particolare riferimento alla regione Lazio e alla città eterna.

Molti gli spunti di riflessione da applicare al mondo della sicurezza .
Se solo provassimo a sedere su di una sedia a rotelle, scopriremmo che opere d’arte come il Colosseo, S.Pietro, o la semplice visita di musei o strutture ricettive , gli stessi caratteristici San pietrini tanto cari alla storia di Roma, rappresentano una barriera architettonica che nega a tutti i diversamente abili la possibilità di vivere il mondo della cultura, della storia, delle tradizioni e delle emozioni nella quotidianità.

L’handicap, l’impedimento, è associato per di più alla mancanza di adeguate scale, porte, ascensori, bagni ; ciò inevitabilmente stressante ed umiliante origina disagi anche di natura psicologica che vanno a gravare la condizione del disabile.

Eppure, sono 37 milioni i disabili in Europa e rappresentano il 10% dell’intera comunità Europea, tra questi anche coloro che l’handicap lo hanno conseguito a causa di un infortunio nello svolgimento del proprio lavoro.
Solo in Italia, stando alle ultime statistiche ,ve ne sono 2.800

La Firas-Spp e la Onlus Sicuramente Insieme, sostengono con il rinnovato impegno ANTHAI e FIABA attraverso campagne di sensibilizzazione degli esperti della sicurezza per contribuire con voce sempre più autorevole alla stesura di norme che possano promuovere studi e progetti per la sostenibilità di un ambiente migliore ed accogliente per tutti.
Con l’augurio e la speranza che questo possa trasformare presto ciò che dà origine “al diverso” in………” diversivo”.




Vivietta Bellagamba

Sicurezza sul lavoro: istituito l'elenco nazionale dei medici competenti

Lo prevede il decreto del ministero del Lavoro.
I sanitari sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, alla direzione generale della prevenzione sanitaria del dicastero il possesso dei titoli e requisiti abilitanti

Sicurezza sul lavoro: al via l'elenco nazionale dei medici competenti. Lo prevede il decreto dello scorso marzo messo a punto dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Il provvedimento (qui leggibile come documento correlato) è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 146 del 26 giugno 2009.

Attribuzioni.
L'elenco dei medici competenti di cui all'articolo 38 comma 4 del D.Lgs 81/20009 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del dicastero che ne cura anche l'aggiornamento.
Procedura.
I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare al dicastero il possesso dei titoli e requisiti abilitanti. Ma non solo: i medici devono anche comunicare eventuali e successive variazioni che comportino la perdita dei requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dell'attività.

Controlli.
Il ministero del Lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo degli accertamenti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco.
Pubblicità.
L'elenco degli "specillasti" è consultabile attraverso il portale Internet del Ministero.
Efficacia.
L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio di medico competente.
(cri.cap)

Morti sul lavoro: sentenza importante della corte di cassazione

Datore lavoro è sempre responsabile anche se delega ad altri i controlli sulla sicurezza .

Gli imprenditori non possono liberarsi tanto facilmente della responsabilità per le morti bianche. Il compito di evitare gli infortuni sul lavoro è sempre del titolare della società, anche se ha delegato qualcuno ad occuparsene al posto suo.
Con una sentenza-decalogo sugli obblighi dei datori di lavoro in tema di sicurezza, la Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’appello di Milano nei confronti del titolare di una società di opere stradali accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio.
I giudici della quarta sezione penale della Corte, con la sentenza 27819, sottolineano che non basta che vi sia un responsabile della sicurezza sui cantieri per cancellare tutte le colpe del datore di lavoro.
La Cassazione spiega che se è senz’altro vero che il titolare della società può delegare ad altri i suoi doveri di «osservanza e sorveglianza» delle norme anti infortuni, tuttavia questa delega non può essere affidata a chiunque.
Deve invece trattarsi di una «persona tecnicamente capace dotata - scrive la Corte - delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento».
In sostanza, se il delegato alla sicurezza non possiede dei «requisiti minimi» la sua attività è come se non ci fosse e le colpe restano tutte del proprietario della ditta.
Come non bastasse, la Cassazione aggiunge che se da un lato la delega deve andare a chi ha le capacità per affrontare il problema della sicurezza, d’altra parte si deve anche trattare di un documento chiaro, formalmente accettato dal destinatario.
In altre parole, il trasferimento della responsabilità della sicurezza degli operai deve risultare da documenti aziendali e non si può basare su semplici accordi verbali.
L’imprenditore condannato dai giudici milanesi era accusato di non aver adottato misure di sicurezza «sufficienti per la protezione della zona di lavoro dell’infortunio».
In particolare il cantiere stradale non era segnalato in modo da «garantire l’incolumità dei lavoratori». Secondo i giudici proprio a causa di queste omissioni un operaio al lavoro sulla corsia d’emergenza venne investito e ucciso da un camion.
La Cassazione conclude con un preciso monito agli imprenditori, precisando che in ogni caso, anche se è tutto in regola e la sicurezza è legittimamente affidata ad un tecnico dell’azienda, «il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive».
Come recita un vecchio detto: chi vuole vada, chi non vuole mandi.
Fonte: © APCOM.net - 08/07/2009

martedì 7 luglio 2009

Viareggio piange le sue vittime. Napolitano: "Bisogna fare chiarezza"


Sono terminati tra gli applausi i funerali di quindici delle ventidue vittime della tragedia di Viareggio.

I feretri sono stati caricati sulle auto che li trasporteranno al cimitero, mentre il Capo dello stato, in Versilia per partecipare alle esequie, e le autorità presenti hanno lasciato lo Stadio dei Pini.

Alla funzione hanno partecipato circa venticinquemila persone: circa diecimila erano dentro lo stadio mentre gli altri quindicimila hanno seguito il rito funebre dai maxischermi posizionati fuori dalla struttura.


Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha partecipato alla cerimonia e ha poi visitato i feriti ricoverati all'ospedale Versilia, ha invitato a "fare chiarezza primaancora di verificare se ci sono delle responsabilità"


Il rito funebre è iniziato alle 10:30 con il trasporto delle salme dalla camera ardente al palazzetto dello sport, dove sono stati celebrati i funerali.

Un grande applauso ha accompagnato l'ingresso allo stadio dei Pini delle bare di 15 delle 22 vittime del disastro ferroviario.

Sulle bare di ognuna delle vittime rose bianche. Due ali di folla hanno seguito in silenzio l'uscita del corteo funebre dal palazzetto e una parte del tragitto per arrivare allo stadio.


Percorse poche decine di metri, il corteo è entrato nel vialetto alberato che porta all'impianto sportivo ed è entrato nello stadio.

Il corteo è stato aperto dal gonfalone listato a lutto del Comune di Viareggio, seguito dai gonfaloni della Regione, Provincia e di altri comuni italiani.


I parenti hanno seguito in maniera composta e silenziosa il procedere delle bare.Parecchie migliaia di persone sono affluite allo stadio Dei Pini per assistere alla cerimonia.


Un grande striscione posizionato sugli spalti recitava 'Angeli del cielo vegliate da lassu' fate che questo non accada piu", mentre in un altro c'è scritto 'Saremo sempre con voi'.


Lo speaker della cerimonia ha ripetuto uno a uno i nomi delle 15 vittime, e ogni nome è stato salutato da un lugo applauso commosso.


Sull'altare l'arcivescovo di Lucca monsignor Italo Castellani e 60 sacerdoti concelebranti.


Nell'omelia monsignor Castellani ha parlato del fuoco che ha distrutto tutto come "il visibile di un non-senso, di un negativo assoluto che tutto fagocita e tutto distrugge, alimentato certamente non solo dal caso e dalla fatalità".


Fonte Repbblica- Firenze.it

lunedì 6 luglio 2009

BIANCO E NERO

Il bianco ed il nero.


Due colori rappresentativi di una dicotomica cultura occidentale.

La luce o il buio, il bene paradisiaco o il male delle tenebre, la notte o il giorno, il si ed il no, la nascita o il lutto , la pulizia o la sporcizia.

La storia, ha contribuito a rafforzare la bipartizione : nero il concetto di disprezzo razziale (camicia nera, sporco nero! ); bianco il celestiale candore della nascita, della purezza o della verginità (candido come la neve!).

Eppure nel mondo della Sicurezza nei luoghi di lavoro, assistiamo al miracolo della riconciliazione.

Si parla di morti bianche i cui destinatari sono sovente lavoratori “in nero”.
Come si può conciliare queste due tonalità?
Personalmente non ci vedo nulla di così “conciliante” in una nefasta morte bianca.

Tutti sappiamo che il vecchio Dlg. 626\94, oggi denominato T.U. 81\2008, nacque anche con l’intento di far emergere quel lavoro nero tanto diffuso in Italia.
Si parlava di “Emersione del sommerso”, soprattutto per colpire il settore edile ad oggi ancora prolifero di percentuali di morte come le statistiche ci mostrano , affidato per lo più a lavoratori extracomunitari.

Come si può definire” bianca” la morte sul lavoro se a morire è un lavoratore “in nero”?
Come si può chiamare bianca se la morte lo ha travolto in modo “malvagio”, privando mogli o mariti e figli di un affetto così prezioso?


Bianco forse solo perché di questo colore resta la fedina penale di quel datore di lavoro spesso impunito.

Pertanto, nell’eccezione etimologica del termine nero = sporco , di certo neanche una traccia!

Del resto, il mondo del lavoro e le sue leggi in Italia hanno lo stesso valore di una partita a dama.


Il guaio è che in questo caso, le pedine sono vite umane.

…. Dimenticavo! Sapete di che colore sono le pedine nella dama, vero?
Vivietta Bellagamba

domenica 5 luglio 2009

Viareggio: danni per decine di milioni.Martedì funerali vittime




VIAREGGIO - Decine e decine di milioni di euro di danni materiali ed una conta delle vittime che ha raggiunto quota 22: tanto è costato a Viareggio l'incidente ferroviario nella notte fra il 29 ed il 30 giugno, secondo i bollettini delle Asl e le stime rese note oggi dal sindaco Luca Lunardini.

Il Consiglio dei Ministri, come annunciato martedì dal presidente Silvio Berlusconi, ha decretato lo stato di emergenza per la città, ed ha disposto funerali solenni per le vittime dell'esplosione.

Il giorno fissato per le esequie dovrebbe essere martedì 7 luglio, secondo quanto affermato dal sindaco della città toscana,il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha annunciato la sua presenza alle esequie.

sabato 4 luglio 2009

Libri Sicurezza: un nuovo servizio


Un nuovo attore della sicurezza per gli operatori della sicurezza.

martedì 30 giugno 2009

Incidente Viareggio: FS, cedimento carrello causa disastro

Procura di Lucca apre un'inchiesta.

(ANSA) - ROMA, 30 GIU -Il cedimento del carrello di uno dei primi carri cisterna, secondo le Fs, potrebbe essere la causa piu' probabile dell'incidente di Viareggio. E proprio a causa del cedimento, il carro sarebbe deragliato trascinando altri 4 carri. Lo svio avrebbe provocato la fuoriuscita del gas Gpl contenuto nella cisterna che si sarebbe incendiato al di fuori di questa. Non ci sarebbe stata dunque l'esplosione del primo carro cisterna. Sono in corso accertamenti della procura di Lucca.

A seguito dell'evento di Viareggio, FIRAS-Trasporti ha invitato l'Ing. Giandomenico Villa (Presidente del Comitato Orange Project nonchè Vicepresidente di AES) ad un incontro finalizzato alla ricerca di un punto comune tra la figura dell'RSPP e quella del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti delle Merci Pericolose: le due facce della stessa medaglia.

Nel corso della Conferenza Organizzativa che si terrà nei giorni 01 e 02 luglio 2009, FIRAS terrà una riunione straordinaria della Segreteria Nazionale per decidere le azioni da intraprendere in merito all'incidente di Viareggio.

Marco MAZZUCCHI
Responsabile Nazionale FIRAS-Trasporti

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PROROGA ADEGUAMENTI ANTINCENDI ALBERGHI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 giugno un Decreto Legge di proroga termini, all'interno del quale è prevista la proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio per le strutture alberghiere. Il provvedimento fissa come nuovo termine il 31 dicembre 2010 in sostituzione della scadenza prevista del 30 giugno 2009.

La proroga è applicabile anche alle aziende che non avevano presentato entro il 30 Giugno 2005 il progetto di adeguamento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, al fine di acquisire il necessario parere di conformità. Tali aziende potranno mettersi in regola presentando tale progetto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge.

Il termine di 60 giorni decorre dall'entrata in vigore del Decreto Legge, e quindi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui vi daremo prontamente notizia.

La proroga è stata decisa per consentire a tutte le imprese di adeguarsi alle norme previste per la sicurezza aziendale.

Del Sorbo Stefano

venerdì 26 giugno 2009

La strada è la principale causa di morte sul lavoro

Fonte: http://www.omniauto.it/magazine/8754/la-strada-la-principale-causa-di-morte-sul-lavoro

Gli incidenti sul lavoro continuano a diminuire, ma la strada resta la principale causa di morte. Nel 2008, nonostante i numeri drammatici, le morti bianche hanno raggiunto i livelli minimi dal dopoguerra: 874.940 infortuni e 1.120 incidenti mortali. Si tratta di un calo importante che equivale al -7,2% contro l'1,7% registrato lo scorso anno, ma, secondo i dati presentati dall’Inail, è sull’asfalto che si verifica oltre la metà degli eventi (54,5%). Precisamente, 335 episodi (29,9%) sono stati provocati da circolazione stradale in occasione di lavoro e 276 (24,6%) in itinere (ovvero sul percorso casa lavoro e viceversa).

Quest'ultimo dato è particolarmente significativo se si considera che alcuni paesi dell'Ue 15 (Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Portogallo) non rilevano gli infortuni in itinere e che Irlanda e Regno Unito non registrano neppure quelli stradali avvenuti durante l'esercizio dell'attività lavorativa. Per quanto riguarda gli infortuni, degli 874.940 mila incidenti denunciati all'Inail nel 2008, ben 50.861 (5,8%) sono stati causati da circolazione stradale in occasione di lavoro e 97.201 (11,1%) sono avvenuti in itinere.

Il trend positivo non ha interessato i lavoratori stranieri, tra i quali, invece, si è registrato un aumento (+2%) degli incidenti sul luogo di lavoro. Per loro, il cui numero di assicurati all'Inail è aumentato del 6% (oltre quota 3.266.000), gli incidenti sul lavoro sono cresciuti a 143.561, mentre il numero di infortuni mortali rimane invariato a 180 casi. Gli immigrati, inoltre, continuano a presentare un'incidenza infortunistica più elevata rispetto ai colleghi italiani: 44 casi denunciati all'Inail ogni 1.000 occupati contro 39.

Per monitorare gli eventi letali che avvengono nei cantieri stradali, l'Asaps ha deciso, dopo due anni di sperimentazione ed analisi delle fonti, di ufficializzare la nascita di un osservatorio ad hoc che si aggiunge a quelli già esistenti (pirateria stradale, contromano, Sbirri pikkiati, incidenti bambini, lancio sassi). Un’inchiesta pubblicata nel 2007 sulle pagine della rivista "Il Centauro" aveva già passato al setaccio questa particolare nicchia infortunistica, rilevando che possono essere classificati in tre grosse fattispecie: la prima riguarda la morte di operai e tecnici che operano all’interno dell’area (solitamente investiti da veicoli in transito); la seconda ha invece come teatro la coda che si forma sul sentiero di avvicinamento al cantiere e vede coinvolti utenti della strada estranei all’attività professionale che si tiene nel cantiere; la terza riguarda entrambe le categorie precedenti e che per una qualche ragione coinvolge sia veicoli in transito che personale all’opera.

A queste tre fasce se ne aggiunge una quarta: gli impatti contro i cantieri mobili, detti anche “in lento movimento”: per intendersi, i cortei per il taglio delle erbacce, per la manutenzione ordinaria o per la verniciatura della segnaletica orizzontale. Le cause di letalità, nella maggioranza dei casi, sono imputabili ad un pericoloso mix tra velocità eccessiva, distrazione, stato di ebbrezza o scarsa attenzione della segnaletica. Il primo anno tenuto sotto controllo è stato il 2006, in cui le vittime accertate sono state 7, mentre non è stato possibile tenere il conto dei feriti.

giovedì 25 giugno 2009

"Testo Unico": 24 giugno, Senato e Camera hanno votato il parere sullo schema di "decreto correttivo" al D.Lgs. 81/2008.

Numerose osservazioni sugli articoli 2-bis ("valuti il Governo di riconsiderare nel suo complesso la norma"), 10-bis ("si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso"), interpello ("valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-bis"), DUVRI, visite preassuntive, Sanzioni e vari altri aspetti normativi e tecnici sia del Titolo I sia degli altri Titoli del D.Lgs. 81/2008.
Il provvedimento, ora, torna in Consiglio dei Ministri, che dovrà approvarne una seconda versione, tenendo conto del parere espresso sia dal Parlamento sia il parere negativo delle Regioni.La scadenza della delega rimane fissata al 16 agosto 2009: entro la mezzanotte di questa data il provvedimento dovrà essere firmato dal Capo dello Stato.
Poi dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Suprema Corte di Cassazione: se il dipendente ha un brutto carattere....

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito come, nell'ambito di una riconducibilità al risarcimento di un danno provocato da comportamenti mobbizzanti, concorra anche il carattere del lavoratore proponente.
E' quello che è successo ad una lavoratrice del settore sanitario che, malgrado, fosse stata vittima di vessazioni in ambiente di lavoro, si è vista rigettare la richiesta di risarcimento danni.
La Suprema Corte ha giustificato la pronunzia affermando come la portata del conflitto con i colleghi sia stata ridimensionata in relazione al brutto carattere della stessa lavoratrice ed al rapporto conflittuale che da sempre la stessa ricorrente aveva posto in essere nei confronti degli stessi colleghi con atteggiamenti scostanti, scontrosi ed irrascibili.

Fabrizio Bottini
Ufficio Giuridico FIRAS - S.P.P.

mercoledì 24 giugno 2009

I fochi di San Giovanni

video

I fochi di San Giovanni visti dalla pescaia di Santa Rosa ...in mezzo all'Arno.